Fondamenti giuridici
Il Comitato provinciale per le comunicazioni si basa, da un lato, su una legge statale e, dall’altro, su due leggi provinciali (legge statale n. 249/1997 e leggi provinciali n. 6/2002 e n. 11/2020).
I suoi compiti sono di duplice natura: da un lato, il Comitato opera nella veste di organo esecutivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; dall’altro, è l’organo consultivo dell’amministrazione provinciale.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata costituita con legge statale n. 249/1997; il Comitato provinciale per le comunicazioni con legge provinciale n. 6/2002.
Il Comitato provinciale, al pari di AGCOM, è indipendente e svincolato da direttive di terzi. L’autorità di vigilanza AGCOM risponde del proprio operato al Parlamento; il Comitato rende conto al Consiglio della Provincia. Mentre l’autorità AGCOM è competente per i media operanti a livello nazionale, il Comitato si occupa dei media locali.
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Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
"Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"
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Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003)
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Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico)
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