Comunicati stampa

Le regole sui sondaggi

Il Comitato comunicazioni ricorda ai media e agli istituti di ricerca le regole da rispettare nella pubblicazione di sondaggi.

In vista di due importanti elezioni nel prossimo anno e tenendo conto della sempre maggiore importanza dei sondaggi, il Comitato provinciale per le comunicazioni informa i mass-media e gli Istituti di ricerca sulle regole da rispettare, in base a disposizioni di legge e al regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, nella pubblicazione di sondaggi.

"L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", spiega il presidente del Comitato Hansjörg Kucera, "ha incaricato i comitati regionali per le comunicazioni – nel nostro caso il Comitato provinciale per le comunicazioni – di vigilare sul rispetto di tali norme nella pubblicazione di sondaggi".

Come si desume dal vigente regolamento (art. n. 7 del regolamente e legge par condicio) allegato, è vietato a tutti i mass-media pubblicare i risultati di sondaggi negli ultimi quindici giorni prima di elezioni. Indipendentemente da campagne elettorali, poi, devono sempre essere recate nella pubblicazione di sondaggi le indicazioni elencate nell'articolo n. 4 del regolamento sopra menzionato, e cioè:

  • il soggetto che ha realizzato il sondaggio
  • il nome del committente e dell'acquirente
  • l’estensione territoriale del sondaggio
  • la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate
  • la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio
  • l'indirizzo oppure il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio redatto conformemente all’art. 5

I risultati di un sondaggio devono essere accompagnati nella carta stampata da una nota informativa, nei programmi tv da una grafica; nella diffusione radiofonica la nota informativa dev'essere letta al pubblico (sempre secondo l'art. n. 4 del regolamento). L'Istituto di ricerca che ha svolto l'indagine deve infine comunicare i risultati, a seconda della tipologia del sondaggio, o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedi art. n. 3, comma 3 del Regolamento del 9 dicembre 2010).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato provinciale per le comunicazioni, in via Cavour 23/c a  Bolzano, tel. 0471.287188, e-mail: info@comprovcomunicazioni-bz.org.

MC

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